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I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)
L'Ici, imposta comunale sugli immobili, costituisce il principale passo della riforma diretta a dare autonomia impositiva agli enti locali. Sin dall'anno 1994 infatti il gettito complessivo dell'imposta viene destinato integralmente ai bilanci dei comuni che fissano, entro certi limiti, la misura delle aliquote e possono modificare l'importo della detrazione per l'abitazione principale.
- Chi deve pagare l'imposta - Come si determina il valore dell'immobile - Quanto si deve pagare - Come, dove e quando si paga - Chi deve presentare il modello di comunicazione ICI e quando - L'Ufficio Tributi di aiuta - Ravvedimento operoso.
CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d'uso o di abitazione.
Dal 01/01/1998, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.446/97 la soggettività passiva è stata estesa al superficiario, all'enfiteuta nonché al locatario finanziario. Dal 01/01/2001, ai sensi dell'art. 18 della L. 388/00, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi: - se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente; - se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) l'imposta deve essere pagata dall'usufruttuario o da chi gode del diritto d'uso o di abitazione in proporzione alla quota di tale diritto; - se l'immobile è in multiproprietà bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quote di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita, nel secondo caso l'imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell'immobile.
COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE
Per calcolare l'ICI bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile ossia quello che generalmente si chiama "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di terreni.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria.
Il coefficiente per il quale va moltiplicato la rendita è uguale a :
- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A,B, e C con esclusione delle categorie A10 e C1), - 50 per gli uffici, gli studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria A10 e gruppo D), - 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1)
Se il fabbricato non è ancora accatastato si considera la rendita attribuita a fabbricati similari(la cosiddetta rendita presunta).
Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita ed interamente appartenenti alle imprese, per questi si assume il valore contabile che deve essere rivalutato annualmente in funzione dei coefficienti di aggiornamento di cui al D.M. 22/2/2005.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.
Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per 75 .
Per una corretta determinazione dell'imposta da versare si precisa inoltre che è confermato come previsto dalla legge finanziaria già per gli anni precedenti, un incremento del valore delle rendite catastali ai fini I.C.I. del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli.
QUANTO SI DEVE PAGARE
L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile. Per l'anno 2006, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 26/01/2006, le aliquote sono le seguenti: - ALIQUOTA ORDINARIA: nella misura del 5 per mille, - ALIQUOTE DIFFERENZIATE: - nella misura del 7 per mille per l'unità immobiliare che risulta non occupata e per la quale non risulta essere registrato o rinnovato il contratto di locazione da almeno due anni, con esclusione delle unità immobiliari ancora possedute dall'impresa costruttrice. - nella misura del 4 per mille per l'unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti tipo, dell'accordo territoriale. (L. 431/98 art.2, comma 4). - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2004, all'art. 5 del Regolamento sull'imposta Comunale sugli Immobili ad oggetto "Pertinenze dell'Abitazione principale" è stata introdotta la possibilità per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata, di usufruire della detrazione d'imposta relativa all'abitazione principale.
Periodo di possesso:
Il periodo di possesso preso a base per la determinazione dell'imposta da versare è l'anno in corso. L'Imposta deve essere quindi calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è contato per intero.
Detrazioni e riduzioni d'imposta
Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di € 118,78 rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato così utilizzato. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale per più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali e non in proporzione alla percentuale di possesso.
Attenzione.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, a norma del regolamento comunale del Comune di Druento, l'imposta è ridotta al 50%. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione, sono riscontrabili nell'art. 9 del Regolamento I.C.I.
MODALITA' DI CALCOLO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
1)FABBRICATI
L'ammontare dell'imposta si determina così:
- Il valore imponibile si moltiplica per l'aliquota e si divide per mille. - Se si tratta di abitazione principale(anche con pertinenze) si deve ancora sottrarre la detrazione di € 130,00 - L'imposta deve essere calcolata in proporzione alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile. - Nel calcolo dei mesi, si considera mese intero anche il periodo pari almeno a 15 giorni.
2) TERRENI L'ammontare dell'imposta si determina così:
Il valore imponibile si moltiplica per l'aliquota e si divide per mille. L'imposta deve essere calcolata in proporzione alla quota e ai mesi di possesso Nel calcolo dei mesi, si considera mese intero anche il periodo pari almeno a 15 giorni.
Calcolo del valore imponibile: Reddito dominale rivalutato del 25% x75 = Valore imponibile I primi € 25.822,24(50 milioni) non sono soggetti ad imposta, sulla parte eccedente, l'imposta è ridotta come segue: - del 70% oltre € 25.822,84 (lire 50 milioni) e sino a € 61.974,83 terreni agricoli (coltivati - del 50% oltre € 61.974,83 e sino a € 103.291,38 direttamente) - del 25% oltre € 103.291,38 e sino a € 129.114,22 - sulla parte eccedente € 129.114,22 non è ammessa riduzione
Altri terreni agricoli (non coltivati direttamente): Reddito dominicale rivalutato del 25% x75 = Valore imponibile Il valore imponibile si moltiplica per l'aliquota e si divide per mille.
L'IMPOSTA complessivamente dovuta al Comune per l'anno di riferimento deve essere versata in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 giugno.
Il versamento dell'imposta và effettuato presso qualsiasi Ufficio postale del Territorio Nazionale, sul Conto Corrente n. 40796104 intestato al COMUNE DI DRUENTO - ICI. I bollettini sono disponibili presso l'ufficio Tributi del Comune di Druento.
Attenzione:
Su uno stesso bollettino devono essere sommati gli importi relativi a tutti gli immobili in possesso del contribuente nel Comune di Druento. Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi anche della facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, nel periodo dal 1° al 20 dicembre.
CHI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ICI
La dichiarazione iniziale Ici è stata effettuata dai contribuenti congiuntamente con la dichiarazione dei redditi dell'anno 1992, presentata nell'anno 1993. Successivamente i contribuenti sono stati tenuti a comunicare, su apposito modulo messo a disposizione dall'Ente, acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. La comunicazione deve essere presentata, anche a mezzo posta, con raccomandata semplice, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto il fatto oggetto della comunicazione medesima, e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno stesso.
L'UFFICIO TRIBUTI TI AIUTA NELLA COMPILAZIONE DELMODELLO DIVARIAZIONE E NEL CALCOLO DELL'IMPOSTA.
L'ufficio tributi del Comune di Druento è a tua disposizione per :
- consegnarti gratuitamente la modulistica necessaria (bollettini per i versamenti, modello di comunicazione di variazione, ......) - aiutarti a calcolare l'imposta dovuta in acconto e saldo - verificare i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta - sanare nel modo più economico possibile eventuali errori o ritardi attraverso il ravvedimento operoso.
L'Ufficio Tributi è in Via Roma n.21 - Druento e l'orario di apertura al pubblico è il seguente: lunedì e mercoledì: dalle ore 10 alle ore 14, sabato dalle ore 9 alle ore 12.
Il numero telefonico diretto dell'ufficio Tributi è il seguente : 011/9940734 Il numero di fax è il seguente 011/9941019
RAVVEDIMENTO OPEROSO
L'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 18 dicembre 1997, successivamente modificato dall'art. 7 del D.Lgs n. 32 del 26 gennaio 2001, introduce l'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO. Il contribuente può usufruire di tale procedimento per sanare le proprie irregolarità a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Si riporta il testo dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997
La sanzione é ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
c) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale é stata commessa la violazione, ovvero, quando non é prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
In materia di ICI può essere applicato nei seguenti casi:
se la dichiarazione ICI viene presentata entro 30 giorni dal termine della scadenza pagamento della sanzione ridotta al 12,5% (1/8 del 100%) pari ad Euro 12,00
se la dichiarazione ICI viene presentata dopo i 30 giorni, ma entro il termine della successiva dichiarazione Ici, ovvero entro un anno pagamento della sanzione ridotta al 20% (1/5 del 100%) pari ad Euro 30,00
pagamento del tributo entro il termine di 30 giorni pagamento del recupero del tributo
+ sanzione pari al 3,75% del tributo stesso
+ interessi del 2,5% annuo con maturazione giornaliera
pagamento del tributo oltre il termine di 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale é stata commessa la violazione pagamento del recupero del tributo
+ sanzione pari al 6% del tributo stesso
+ interessi del 2,5% annuo con maturazione giornaliera
VERSAMENTI - Il versamento del tributo, della sanzione e degli interessi va effettuato complessivamente sul normale bollettino ICI (conto corrente postale 49706104 intestato al Comune di Druento - Servizio di Tesoreria -ICI), indicando però nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto), esclusivamente: l'importo totale versato, il numero), le generalità ed il codice fiscale del contribuente - occorre barrare l'apposita casellina del ravvedimento.
ARROTONDAMENTI - Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 33,333 va arrotondato a 33,33) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 33,335 va arrotondato a 33,34). L'intero importo (imposta + sanzione + interessi), se privo dei decimali, deve essere scritto con un doppio "zero" per i centesimi (ad esempio, euro 145,00), mentre nello spazio dedicato all'importo in lettere occorre separare i centesimi con una "barra" (ad esempio, centoquarantacinque/00).
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