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Denuncia di inizio attività |
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Il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001 n. 380, coordinato ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 301, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ha riconfermato la possibilità di attuare alcuni interventi edilizi con la presentazione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), introdotta nella materia edilizia con la legge 493/93 e poi successivamente modificata con la legge 662/96 e integrata con la legge n. 443/01. Gli interventi assoggettati alla nuova disciplina (art. 22 e 23) sono quelli non riconducibili all'art. 10 (interventi subordinati al permesso di costruire) e all'art. 6 (attività edilizia libera) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività le varianti a permessi di costruire (o a concessioni edilizie già rilasciate) che non incidono sui parametri urbanistici sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione (o a concessioni edilizie già rilasciate) dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
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